Agevolazioni Fiscali

Ecobonus 110%

La detrazione fiscale al 110% recuperabile in 5 rate annuali di pari importo si rivolge in particolare a questi interventi: riqualificazione energetica (isolamento termico, riscaldamento, approvvigionamento di energia ecc.); adeguamento antisismico degli edifici ; installazione degli impianti fotovoltaici; installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici.

L’ecobonus è previsto solo se viene effettuato almeno uno degli interventi “trainanti”. In relazione a questi lavori, quindi, l’aliquota oggi prevista al 65% sale al 110% e questo salto vale anche per tutti gli altri lavori che vengono realizzati contestualmente a quelli trainanti, anche se con sconto fiscali inferiori. Unica condizione: i lavori devono garantire il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o delle unità immobiliari o, dove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da attestare con l’Ape, l’attestato di prestazione energetica.

Il beneficio del 110% può essere esteso a tutta una serie di lavori edilizi solo nel caso in cui si effettui uno degli interventi trainanti, o uno degli interventi che danno diritto al sismabonus. Per gli interventi non trainanti la detrazione fiscale viene spalmata in 10 anni. Un’eccezione: la detrazione del 110% si applica a tutti gli interventi di efficienza energetica quando sono effettuati su immobili sottoposti a particolari vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio o dai regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, che vietino l’esecuzione di uno degli interventi trainanti.

Sono diverse le spese che rientrano nella possibilità di detrazione fiscale: fra queste sono state fatte rientrare quelle sostenute per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi. In queste sono comprese: la redazione, le asseverazioni e l’attestato di prestazione energetica; le spese sostenute sostenute per il rilascio delle attestazioni, delle asseverazioni e del visto di conformità.

I modi in cui il superbonus può essere fruito sono diversi e la scelta dipende dalla situazione fiscale e finanziaria del contribuente. La prima, semplicemente come detrazione fiscale dalla propria Irpef pari al 110% e può essere recuperata in 5 anni;

Una seconda via è quella dello sconto immediato sull’importo dovuto all’impresa per i lavori effettuati fino all’importo massimo pari al corrispettivo stesso (il 100% del costo), importo anticipato dal fornitore o impresa che ha effettuato l’intervento: a sua volta il fornitore potrà poi recuperarlo come credito d’imposta oppure cederlo ad altri, incluse banche o operatori finanziari. Ultima opportunità è la cessione del credito d’imposta maturato sui lavori, credito da cedere a terzi, compresi intermediari finanziari e banche. L’Agenzia delle Entrate ha appena pubblicato le istruzioni su modalità e regole per poter applicare questa opportunità.

Per ulteriori info:

Riqualificazione Energetica 50% e 65%

L’agevolazione consiste in una detrazione  concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti. In generale, le detrazioni sono riconosciute per:

  • la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento
  • il miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni – pavimenti – finestre, comprensive di infissi)
  • l’installazione di pannelli solari
  • la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

Condizione indispensabile per fruire dell’agevolazione è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali per l’attività d’impresa o professionale. L’agevolazione può essere richiesta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2021. Di conseguenza è possibile detrarre nella dichiarazione IRPEF il 65% oppure il 50% delle spese sostenute per le riparazioni, il rifacimento della struttura, le modifiche del sottotetto, il miglioramento delle prestazioni energetiche e l’applicazione della guaina impermeabilizzante. I benefici fiscali al 50% riguardano la semplice ristrutturazione e vengono definiti Bonus Ristrutturazione. Invece gli interventi per migliorare l’isolamento termico e che prevedono la coibentazione del tetto rientrano nel cosiddetto Ecobonus e prevedono un’agevolazione del 65%. In entrambi i casi l’importo detraibile viene ripartito in 10 rate annuali uguali.

Per ulteriori info:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/agevolazioni/detrristredil36/schinfodetrristredil36?page=agevolazionicitt
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